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Statuto

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE

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Oggi, 01/08/2001
in Verona, Via Albere, 43 tra sottoscritti sig.ri :
BENETOLLO GIANFRANCO, nato a Verona il 16/08/1942, residente in Via Aida 10 VR Cod.
Fisc. BNTGFR42M16L781O
VICENTINI GIORGIO, nato a Verona il 20/11/1946, residente in Via Gorizia 7 VR Cod. Fisc.
VCNGRG46S20L781O
COLTRI CLAUDIO, nato a Dolcè VR il 29/04/1943, residente in Via Stradella Lobbia, 1 VR Cod.
Fisc. CLTCLD43D29D317F
SOVRAN CLADIO SERGIO, nato a San Martino al Tagliamento PN il 01/06/1954, residente in
via B. Robilant 12 VR Cod. Fisc. SVRCDS54H01H999E
MILANI LAMBERTO nato a Verona il 19/04/1948, residente in Via Scipione Maffei, 4 VR Cod.
Fisc. MLNLBR48D19L781D
1°) E’ costituita una associazione avente sede in Verona, Via Albere 43, con la denominazione GOMMONE CLUB VERONA.
Essa è retta dallo statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.
2°) L’Associazione è retta dallo Statuto che, redatto in trenta articoli si allega al presente atto.
3°) In numero degli associati è illimitato.
Possono essere associati tutti i cittadini italiani e stranieri che intendono contribuire al raggiungimento degli scopi dell’associazione, nonché enti, organizzazioni ed associazioni.
4°) L’associazione ha carattere volontario apolitico, aconfessionale e non ha scopo di lucro.
L’associazione può aderire, con delibera da adottarsi dall’assemblea generale, ad altre associazioni od enti quando ciò torni utile al conseguimento dei fini sociali.
5°) La durata dell’associazione è di anni 50, prorogabili con deliberazione dell’assemblea.
6°) L’associazione ha lo scopo di promuovere, sviluppare, valorizzare, favorire l’uso del gommone.
In particolare potrà:
a) promuovere l’aggiornamento di incontri e scambi di esperienze con privati ed Enti che perseguano analoghi scopi presso la sede come pure in altre sedi.
b) acquistare libri, giornali e riviste specifiche e ogni altro presidio didattico atto a migliorare la qualità dello scopo.
c) acquistare attrezzature utili in ogni caso allo sviluppo dell’attività.
d) far fronte al pagamento di spese di aggiornamento bibliografico, ivi incluse le spese per l’utilizzo di terminali elettronici di banca dati.
Inoltre per il miglior raggiungimento degli scopi sociali l’associazione potrà anche in via del tutto subordinata e non prevalente:
a) organizzare convegni, riunioni, corsi di aggiornamento in sedi nazionali o internazionali;
b) provvedere alla stampa in proprio di atti, lavori, comunicazioni relative all’attività promossa all’associazione.
Tutte le attività esercitate non avranno in nessun caso scopo di lucro.
7°) Sono organi dell’associazione:
– l’Assemblea Generale dei Soci;
– il Consiglio Direttivo
– il Presidente
– il Collegio Revisori dei Conti
– il Collegio dei probiviri.
Tutte le cariche sono gratuite e sono attribuite unicamente agli associati per una durata biennale; gli associati che hanno rivestito una carica sociale possono essere rieletti, il Presidente non può essere eletto per più di due mandati consecutivi.
8°) La rappresentanza legale dell’associazione spetta al Presidente del Consiglio Direttivo e, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente e in caso di sua assenza o impedimento ad un Consigliere delegato dal Consiglio Direttivo.
9°) Il Consiglio Direttivo è composto da un nr. minimo di 5 a un massimo illimitato di componenti. I candidati alla Presidenza presentano all’Assemblea la propria squadra con le rispettive cariche prima della votazione. In caso di più liste diventerà Presidente con la propria squadra chi avrà la maggioranza dei voti. Le cariche sono: Presidente, Vicepresidente, Segretario, Tesoriere e Consigliere.
10°) Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto di due membri.
Ai revisori dei Conti spetta il controllo sulla gestione amministrativa dell’associazione.
Essi dovranno accertare periodicamente la regolare tenuta della contabilità sociale e redigere la loro relazione all’assemblea relativamente al bilancio predisposto dal Consiglio Direttivo.
11°) Il collegio dei Probiviri è composto da tre membri.
12°) I comparenti riuniti in prima assemblea, all’unanimità deliberano di nominare il primo Consiglio Direttivo della Associazione nelle persone dei signori:
MILANI LAMBERTO con la carica di Presidente;
SOVRAN CLAUDIO con la carica di tesoriere;
BENETOLLO GIANFRANCO con la carica segretario;
COLTRI CLAUDIO con la carica di consigliere;
VICENTINI GIORGIO con la carica di consigliere;
che hanno i requisiti per assumere tale carica e dichiarano di accettarla.
I predetti membri durano in carica DUE anni e potranno essere rieletti.

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STATUTO

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TITOLO I°

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COSTITUZIONE-SEDE-DURATA-SCOPI

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ART. 1) E’ costituita una associazione avente sede inVerona – Via Albere n.43, con la denominazione

GOMMONE CLUB VERONA

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Essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.
ART. 2) L’associazione ha carattere volontario apolitico, aconfessionale e non ha scopi di lucro.
L’associazione può aderire, con delibera da adottarsi dall’assemblea generale, ad altre associazioni od enti quando ciò torni utile al conseguimento dei fini sociali.
ART. 3) La durata dell’associazione è di anni cinquanta, prorogabili con deliberazione dell’assemblea.
ART. 4) L’associazione ha lo scopo di:
– Valorizzare e diffondere l’uso del gommone
– Costituire un Centro informativo a favore dei propri Soci.
– Promuovere incontri e scambi di esperienze con privati ed Enti che perseguano analoghi scopi.
– Sviluppare ed organizzare l’attività nautica con itinerari alternativi, raid, campeggi nautici ed ogni altra attività che implichi l’uso del gommone.
– Rendersi disponibili per azioni di intervento in caso di calamità naturali.
– Preparazione del socio ad affrontare in modo idoneo la navigazone.
Tutte le attività esercitate non avranno in nessun caso scopo di lucro.

 

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TITOLO II°

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ART. 5) Il numero degli associati è illimitato.
Possono essere associati tutti i cittadini italiani e stranieri che intendono contribuire al raggiungimento degli scopi dell’associazione, nonché enti, organizzazioni ed associazioni. Non è condizione necessaria per l’iscrizione all’associazione il possesso di un gommone.
ART. 6) L’ammissione ad associato si acquisisce per mezzo di domanda rivolta al Consiglio Direttivo; la domanda per essere ammesso a socio deve contenere il nome, il cognome e gli estremi anagrafici dell’aspirante o, rispettivamente, la denominazione e la sede dell’Ente, unitamente alla dichiarazione di accettazione delle norme societarie e del regolamento dell’Associazione.
ART. 7) L’ammissione degli associati è deliberata dal Consiglio Direttivo il cui giudizio in ordine alla esistenza dei requisiti ed all’opportunità dell’ammissione è insindacabile.
Non sono in alcun caso ammesse partecipazioni temporanee alla vita associativa.
ART. 8) La quota associativa per gli associati è fissata dal Consiglio Direttivo. Per il primo esercizio la quota viene fissata in lire 150.000 (centocinquantamila) per l’associato.
ART. 9) E’ istituito il libro degli associati che viene regolarmente tenuto ed aggiornato dal Consiglio Direttivo.
ART. 10) ogni associato, ha diritto ad un solo voto.
ART. 11) La qualifica di associato può venire meno per recesso o per esclusione:
a) per recesso: il socio può in qualsiasi momento recedere dall’associazione (da comunicare per iscritto al Consiglio Direttivo.
b) esclusione: l’assemblea dei soci, su proposta del CD, può procedere per morosità (mancato pagamento quota sociale entro il 30/04 di ogni anno) o per ogni motivo ritenuto grave e lesivo al G.C.V.L. A motivazione dall’esclusione va registrata a verbale e, qualora venga ritenuto opportuno, l’assemblea può rendere di pubblica ragione i motivi del provvedimento.
L’associato che per qualsiasi motivo cessa di far parte dell’associazione, non ha diritto al rimborso delle quote né alla liquidazione della quota di fondo comune. La quota e i contributi associativi sono altresì intrasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti per causa di morte, e non rivalutabili.
ART. 12) Tutte le attività si intendono svolte a completo rischio e pericolo dei Soci, sollevando da ogni responsabilità civile e penale il GCV, i suoi organi ed i suoi rappresentanti.

 

 

 

TITOLO III°

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ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE – ASSEMBLEE – CONSIGLIO DIRETTIVO – REVISORI DEI CONTI – COLLEGIO DEI PROBIVIRI

ART. 13) Sono organi dell’Associazione:
– l’assemblea
– il Consiglio Direttivo
– i Revisori dei Conti
– il Collegio dei Probiviri
Tutte le cariche sono gratuite e sono attribuite unicamente agli associati per una durata biennale; gli associati che hanno rivestito una carica sociale possono essere rieletti. Il Presidente non può essere eletto per più di due mandati consecutivi.
ART. 14) La rappresentanza dell’associazione spetta al Presidente del Consiglio Direttivo e, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente e in caso di sua assenza o impedimento ad un Consigliere delegato dal Consiglio Direttivo.
ART.15) L’associazione ha il suo organo sovrano nell’assemblea.
Hanno diritto di intervento e di voto tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa.
L’assemblea viene convocata almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio, nonché quando se ne avvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta da almeno un decimo degli associati.
ART. 16) All’assemblea spetta:
in sede ordinaria:
a) discutere e deliberare sul bilancio e sulla relazione del Consiglio Direttivo;
b) eleggere i membri del Consiglio Direttivo, i Revisori dei Conti, il Collegio dei Probiviri;
c) deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposta alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo;
in sede straordinaria:
e) deliberare sullo scioglimento dell’associazione;
f) deliberare sulle proposte di modifica dell’associazione;
g) deliberare sul trasferimento della sede dell’associazione;
h) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.
ART. 17) La convocazione delle assemblee è fatta mediante raccomandata alla residenza o al domicio degli associati o, in alternativa, mediante consegna a mani proprie presso la sede sociale almeno otto giorni prima dell’adunanza sia in prima, che in seconda convocazione e l’ordine del giorno.
ART. 18) Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria sono adottate in prima convocazione a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati.
In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.
Per modificare l’atto costitutivo occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
L’associato può delegare per iscritto un altro socio a rappresentarlo nell’assemblea. L’associato delegato non può rappresentare più di due soci.
ART. 19) E’ tenuto a cura del Consiglio Direttivo, un libro delle deliberazioni dell’assemblea, del quale gli associati potranno prendere visione.
ART. 20) il Consiglio Direttivo provvede a quanto necessario per il raggiungimento dei fini statutari secondo le direttive dell’assemblea generale.
In particolare:
a) è investito di tutti i più ampi poteri per l’ordinanza amministrazione dell’associazione e per lo svolgimento dell’attività della stessa, essendogli deferito tutto ciò che dal presente statuto non è riservato in modo tassativo all’assemblea generale.
b) può affidare ai suoi membri, a terzi, e a speciali commissioni lo studio di determinate questioni;
c) predispone il bilancio dell’associazione da sottoporre all’approvazione dell’assemblea.
ART. 21) Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga utile o quando ne sia fatta domanda dalla maggioranza dei Consiglieri.
La convocazione del Consiglio Direttivo avviene anche in via informale con almeno tre giorni di anticipo.
In caso di urgenza è in facoltà del Presidente di convocare il Consiglio Direttivo nel termine di un giorno con invito al domicilio.
ART. 23) Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza di almeno la maggioranza dei membri, le deliberazioni sono prese a maggioranza.
In caso di parità prevale il voto del Presidente.
ART. 24) Il Presidente del Consiglio Direttivo ha i seguenti poteri:
a) dirige l’associazione e la rappresenta, a tutti gli effetti, di fronte a terzi ed in giudizio;
b) ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali;
c) convoca e presiede l’assemblea, le riunioni del Consiglio Direttivo, ne sottoscrive i verbali ed emana le disposizioni per l’esecuzione delle delibere.
ART. 25) Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto di 2 membri, eletti direttamente dall’assemblea.
Ai revisori dei Conti spetta il controllo sulla gestione amministrativa dell’associazione.
Essi dovranno accertare periodicamente la regolare tenuta della contabilità sociale e redigere la loro relazione all’assemblea relativamente al bilancio predisposto dal Consiglio Direttivo.
Il Collegio dei Probiviri è composto di 3 membri, eletti dall’assemblea.

 

 


TITOLO IV°


FONDO COMUNE – BILANCIO

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ART. 26) I fondi del patrimonio dell’associazione sono costituiti:
a) dalla quota associativa versata dagli aderenti;
b) da contributi deliberati dall’assemblea per esigenze particolari;
c) da sovvenzioni da parte di enti pubblici e privati e di singole persone;
d) dalle eventuali eccedenze di gestione.
ART. 27) Le gestione finanziaria si chiude al 31/12 di ogni anno.
Il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo, deve essere presentato all’assemblea entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio.
Lo stesso dovrà rimanere depositato presso la sede sociale nei dieci giorni che rpecedono la data di convocazione dell’assemblea per la sua approvazione.
Gli eventuali avanzi di gestione dovranno essere accantonati in apposito fondo e non potranno in alcun caso essere distribuiti agli associati, anche in modo indiretto, od utilizzati per finalità estranee agli scopi dell’associazione, salvo che la loro destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge. E’ altresì esclusa la distribuzione di fondi, riserve
o capitale durante la vita dell’associazione.

 

 


TITOLO V°


DISPOSIZIONI FINALI

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ART. 28) Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’assemblea generale straordinaria.
In caso di messa in liquidazione l’assemblea nominerà un liquidatore qualora ciò si renda necessario per la presenza di crediti, debiti o beni di qualsiasi tipo.
Comunque l’eventuale residuo patrimoniale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, verrà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
Rimane, in ogni caso, espressamente escluso qualsiasi rimborso anche di quote di agli associati.
ART. 29) Eventuali controversie, anche in sede di scioglimento, fra gli associati o fra essi e l’associazione od i suoi organi, nell’interpretazione del presente statuto saranno deferite ad un collegio arbitrale composto da 3 membri nominati di comune accordo, ovvero una da ciascuna parte contendente, ed il terzo di comune accordo dagli arbitri come sopra nominati, o in difetto dal Presidente della Giunta Regionale.
Al Presidente della Giunta Regionale spetterà altresì la nomina dell’arbitro di parte, qualora uno dei contendenti ritardasse di oltre un mese la richiesta scritta, nella nomina dell’arbitro di sua competenza.
Il Collegio Arbitrale giudicherà inappellabilmente, secondo equità quale amichevole compositore, esonerato da ogni formalità di procedura, e le spese dell’arbitrato saranno a carico della parte soccombente che risponderà anche dell’eventuale maggior danno arrecato.
ART. 30) Per tutto quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle disposizioni in materia.
MILANI LAMBERTO
SOVRAN CLAUDIO
BENETOLLO GIANFRANCO
COLTRI CLAUDIO
VICENTINI GIORGIO

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REGOLAMENTO INTERNO

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ATTIVITÀ NAUTICHE:


ARTICOLO 1:
Alle attività nautiche del GCV sono ammesse, salvo casi particolari stabiliti dal Consiglio Direttivo, solo imbarcazioni pneumatiche.
SOCI:


ARTICOLO 2:
Sono Soci effettivi coloro che, possessori o meno di un gommone, sono regolarmente iscritti e con
tessera valida per l’anno in corso.
I Soci hanno diritto a:
• prendere parte alle votazioni,
• ricoprire cariche sociali,
• ricevere le circolari,
• usufruire di tutte le facilitazioni previste e quant’altro possa essere realizzato o messo a | disposizione dal GCV.

 

ARTICOLO 3:
Chiunque desidera iscriversi al GCV, deve fare domanda scritta al Consiglio Direttivo, che valuterà la candidatura.

 

ARTICOLO 4:
Il Consiglio Direttivo (di seguito indicato con la sigla CD), a suo insindacabile giudizio, decide sull’ammissione dei nuovi Soci; tali decisioni vanno messe a verbale. ;

 

ARTICOLO 5:
Ogni Socio ha diritto di opporsi, facendone richiesta scritta al CD, all’ammissione di un nuovo Socio, o contro la permanenza nel GCV di chiunque (Ente o persona) egli ritenga incompatibile con i fini del GCV o privo dei requisiti necessari.

 

ARTICOLO 6:
I singoli Soci non hanno diritto di reclamare contro le decisioni del CD che non ammettono un nuovo Socio.

 

ARTICOLO 7:
La qualifica di Socio si perde per recesso o per esclusione:
a) per recesso: il Socio può recedere dal GCV in qualsiasi momento;
b) per esclusione: il CD può procedere per morosità o per ogni motivo ritenuto grave e lesivo al GCV. La motivazione dell’esclusione va registrata a verbale e notificata al Socio. Il provvedimento potrà essere impugnato dal Socio presso il Collegio dei Probiviri entro trenta giorni dal ricevimento della notifica, a pena di decadenza.
ASSEMBLEA:

 

ARTICOLO 8:
All’Assemblea Generale hanno diritto di partecipare tutti i Soci in possesso della tessera con la vidimazione dell’anno in corso: debba intendersi come anno sociale il periodo che intercorre tra la chiusura dell’Assemblea Generale di fine anno e l’apertura dell’Assemblea Generale del fine anno successivo. Comunque i Soci rimangono tali fino all’Assemblea indetta nel mese di Febbraio (art. 15 del presente Regolamento).

 

ARTICOLO 9:
L’Assemblea Generale è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente; in ogni altro caso sarà eletto di volta in volta dalla stessa Assemblea un Presidente che si farà assistere da un Segretario che ne redigerà il verbale.

 

ARTICOLO 10:
Essa viene convocata in seduta ordinaria dal Presidente mediante avviso scritto al domicilio del Socio effettivo con almeno quindici giorni di preavviso (l’avviso deve indicare il giorno, l’ora, il luogo e l’ordine del giorno) almeno due

volte all’anno.
 

ARTICOLO 11:
Viene inoltre convocata in seduta straordinaria – con le medesime modalità dell’art. 10 – su richiesta del CD o di un terzo dei Soci con diritto di voto: la convocazione deve avvenire entro e non oltre trenta giorni dalla data di presentazione della richiesta.

 

ARTICOLO 12:
Le Assemblee Generali sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti e tutte le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice, salvo i casi in cui si debbano destituire Soci da cariche sociali o deliberare modifiche allo Statuto o al presente Regolamento Interno: per questi | casi è prevista la presenza – anche per delega – del 50% + 1 dei Soci iscritti e con diritto di voto e ‘ una maggioranza dei 2/3 dei voti validi.

 

ARTICOLO 13:
Le votazioni si fanno d’ordinario per alzata di mano: una proposta che ottenga parità di voti in due votazioni consecutive s’intende rinviata all’Assemblea successiva.

 

ARTICOLO 14:
Ogni Socio con diritto di voto può ricevere non più di due deleghe.

 

ARTICOLO 15:
Una delle Assemblee Ordinarie deve avvenire entro il mese di Febbraio per l’approvazione del bilancio preventivo; un’altra Assemblea Ordinaria deve avvenire entro il mese di Novembre per l’approvazione del bilancio consuntivo e per l’elezione delle cariche sociali.

 

ARTICOLO 16:
Le elezioni avvengono a scrutinio segreto su schede distribuite dal Presidente dell’Assemblea.

 

ARTICOLO 17:
All’Assemblea spetta:
– deliberare sulle questioni all’ordine del giorno,
– approvare il bilancio preventivo e consuntivo,
– eleggere il CD con le modalità del precedente art. 16,
– eleggere, con le identiche modalità, il Collegio dei Probiviri e il Collegio dei revisori dei Conti,
– approvare eventuali modifiche allo Statuto e al Regolamento Interno.
A essa è demandata, inoltre, la facoltà di provocare le dimissioni dell’intero CD sulla base del 50% + 1 oppure dei 2/3 dei voti validi. ;
CONSIGLIO DIRETTIVO:
ARTICOLO 18:
Il CD, composto dal Preisdente e da quattro consiglieri eletti dall’Assemblea, delibera su tutte le questioni sottopostegli dal Presidente, dai Soci e, comunque, su tutti gli altri argomenti che non siano demandati all’Assemblea.

 

ARTICOLO 19:
Le cariche previste nel CD sono: Presidente, Vice Presidente, Segretario, Tesoriere e Consigliere.

 

ARTICOLO 20:
Perché le riunioni del CD siano valide, è necessaria la presenza di almeno quattro membri.

 

ARTICOLO 21:
Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice; in caso di parità è determinante il voto del Presidente.

 

ARTICOLO 22:
I Consiglieri durano in carica due anni.

 

ARTICOLO 23:
Entro e non oltre quarantacinque giorni dalla nomina, il nuovo CD dovrà dare comunicazione ai Soci dell’assegnazione delle cariche sociali e del programma di massima che s’intende attuare.

 

ARTICOLO 24:
Un membro del CD può rinunciare alla carica per fondato motivo. Le dimissioni scritte — acetate dal Presidente — vengono messe a verbale.

 

ARTICOLO 25:
Viene altresì considerato dimissionaria dalla carica occupata il Socio eletto che senza alcun preavviso e,

comunque, senza fondato motivo d’impossibilità, non intervenga per tre volte consecutive alle riunioni del CD.
 

ARTICOLO 26:
Qualora si renda vacante una carica all’interno del CD, subentrerà quel Socio che avrà conseguito, non eletto, il maggior numero di voti nell’Assemblea per l’elezione del CD.

 

ARTICOLO 27:
Alla fine di ogni riunione del CD, va sottoscritto dai presenti il verbale redatto dal Segretario o da chi per lui.

 

ARTICOLO 28:
Tutte le convocazioni di riunioni, assemblee, e di ogni altra attività sociale, dovranno essere rese note a tutti i Soci.
PRESIDENZA:

 

ARTICOLO 29:
Il Presidente rappresenta il GCV in tutte le sue forme; presiede le Assemblee e le riunioni del CD.

 

ARTICOLO 30:
Il Presidente con la sua lista, viene eletto dall’Assemblea fra le candidature pervenute al CD uscente.

 

ARTICOLO 31:
Il Presidente dura in carica due anni e non potrà svolgere più di due mandati consecutivi

 

ARTICOLO 32:
In assenza od impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente o da un Consegliere delegato dal CD.
SEGRETERIA:

 

ARTICOLO 33:
Il Segretario collabora direttamente con il Presidente, redige e cura il registro dei verbali delle Assemblee e delle riunioni del CD, attende alla corrispondenza e può riscuotere quote che dovrà ‘ poi trasmettere al Tesoriere; deve curare, inoltre, l’elenco dei Soci e delle cariche sociali.

 

ARTICOLO 34:
Il Segretario dura in carica due anni.

 

ARTICOLO 35:
In caso di vacanza del posto di Segretario, il Presidente ne assume temporaneamente le funzioni.

 

ARTICOLO 36:
I verbali – tenuti aggiornati — sono a disposizione dei Soci che avanzino richiesta di visione.
TESORERIA:

 

ARTICOLO 37:
Il Tesoriere è responsabile della tenuta della contabilità, cura riscossioni e spese. Ha in consegna la cassa sociale. Cura la redazione dei bilanci e ne fa relazione al CD ed all’Assemblea.

 

ARTICOLO 38:
Il Tesoriere dura in carica due anni.

 

ARTICOLO 39:
Il registro cassa, tenuto aggiornato, è a disposizione dei Soci che ne facciano richiesta di visione.
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI:

 

ARTICOLO 40:
Il Collegio dei Revisori dei Conti, composto da due membri, è l’organo di controllo della contabilità del GCV. Esso ha l’obbligo di verificare, almeno una volta all’anno, l’andamento contabile del Club, segnalando al CD eventuali irregolarità, e di avallare il bilancio consuntivo redatto dal Tesoriere, da presentare all’Assemblea Generale dei Soci.

 

ARTICOLO 41:
L’incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con qualsiasi altra carica nel GCV.

 

ARTICOLO 42:
I Revisori dei Conti durano in carica due anni.
COLLEGIO DEI PROBIVIRI:

 

ARTICOLO 43:
Il Collegio dei Probiviri, composto da tre membri, è l’organo disciplinare del GCV. Esso si riunisce con formalità non codificate, adottando le modalità di analisi e decisione che reputa più opportune. È convocato dal Presidente, su richiesta scritta del Socio, entro trenta giorni dal ricevimento della lettera raccomandata. Il suo giudizio è inappellabile.

 

ARTICOLO 44:
L’incarico di Proboviro è incompatibile con qualsiasi altra carica nel GCV.

 

ARTICOLO 45:
I Probiviri durano in carica due anni.
ATTIVITÀ NAUTICHE:

 

ARTICOLO 46:
Ogni unità da diporto di tipo pneumatico deve sempre essere in grado di far fronte a tutte le situazioni in cui venga a trovarsi.

 

ARTICOLO 47:
Ogni Socio, a causa della particolare configurazione delle possibili attività sociali connesse con l’uso del mezzo nautico, può imbarcare un carico od un numero di persone a sua discrezione (salvo casi particolari che verranno di volta in volta specificati dal CD), purché non ne venga mai compromessa la sicurezza e l’autosufficienza e, comunque, non superiore all’omologazione di legge del mezzo stesso.

 

ARTICOLO 48:
Non è possibile far obbligo ad altro Socio il farsi carico di cose o persone che non sia disposto volontariamente ad accettare.

APPROVATO DALL’ ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI IN DATA 13 FEBBRAIO 1988
MODIFICATO ART. 31 DEL REGOLAMENTO INTERNO DALL’ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI IN DATA 9 NOVEMBRE 1991
MODIFICATO ART. 4 DELLO STATUTO DALL’ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI IN DATA 8 NOVEMBRE 1992
MODIFICATO ART. 8 DELLO STATUTO DALL’ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI IN DATA 9 NOVEMBRE 1996
MODIFICATO ART. 18 DEL REGOLAMENTO INTERNO DALL’ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI IN DATA 9 NOVEMBRE 1996

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